sabato 12 marzo 2011

La Carta del pescatore

Pubblicata nel lontano 1980 ma sempre attualissima:

- L’acqua è un bene naturale, un patrimonio collettivo, fonte di vita per la flora, la fauna e l’uomo.
- L’acqua deve essere protetta da tutti i pericoli che ne minacciano la limpidezza, il normale decorso, il corretto utilizzo.
- L’acqua deve essere mantenuta pulita ed accessibile a tutti.
- Il pescatore ha il diritto – dovere di impegnarsi attivamente nella tutela dell’ambiente, denunciando ogni turbativa che ne minacci l’equilibrio o ne causi il degrado o il depauperamento.
...- Il pescatore ha il diritto riconosciutogli dalla Costituzione di associarsi liberamente.
- Il pescatore, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, ha il diritto di svolgere serenamente la propria attività in acque libere e pulite, nel rispetto della natura.
- La legislazione nazionale e regionale deve riconoscere certezza di diritti e di doveri del pescatore.
- Il pescatore ha il diritto, attraverso le associazioni che lo rappresentano , di partecipare alla redazione delle leggi nazionali e regionali sulla pesca ed alla gestione sociale degli ambienti di acqua dolce e marina.
- Il pescatore in possesso di licenza di pesca di tipo B, ha il diritto ad accedere a tutte le acque pubbliche che non siano destinate al ripopolamento, al riposo biologico, o all’acquicoltura per fini produttivi.

mercoledì 9 marzo 2011

Nuova regolamentazione pesca in mare


Dal 1° maggio 2011, a partire dai 16 anni di età, per poter pescare in mare occorre essere in possesso del permesso di pesca rilasciato dal “Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali” come previsto dal D.M. 6/12/2010.


Ottenerlo è facile: basta collegarsi al sito www.politicheagricole.gov.it, cliccare l’icona con il pescatore e la dicitura “pesca sportiva – permesso gratuito” e compilare il questionario che viene proposto. ( Occorre il codice fiscale).


Il rilascio di questo permesso è finalizzato a promuovere la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare.


La comunicazione, anche attraverso l'ausilio delle associazioni di pesca sportiva, prevede di fornire alcune informazioni molto semplici, le generalità, il tipo di pesca praticato, le Regioni in cui si pratica questa attività.L'attestato della avvenuta comunicazione funzionerà da titolo per l'esercizio della pesca.


Chi non avrà fatto la comunicazione, se soggetto a controlli, dovrà svolgere gli adempimenti previsti entro dieci giorni per non incorrere in sanzioni.


Il servizio consente, al pescatore di fornire i propri dati e di produrre l'attestato, alle associazioni di operare per conto di tutti i pescatori che ne fanno richiesta.


Proviamo a spiegare la procedura di registrazione per l'utilizzo del servizio.

 Procedura:


Effettuare la registrazione fornendo: nome e cognome del pescatore, email (casella di posta elettronica) a cui inviare la conferma della registrazione, password di identificazione e, per i soli referenti delle associazioni, il nome dell'associazione a cui fanno capo.
Viene presentata una prima pagina in cui inserire le generalità del pescatore, e una seconda per le informazioni specifiche sul tipo di pesca praticata. A conferma della corretta conclusione delle operazioni sarà possibile stampare l'attestato dell'avvenuta comunicazione.


Qualora il pescatore o l'associazione desiderino ristampare l'attestato, sarà sufficiente accedere nuovamente al sito del Ministero, identificarsi e fornire nuovamente le generalità del pescatore interessato.


Inviateci una mail con i vostri quesiti alla nostra casella di posta elettronica arcipesca.chieti@virgilio.it cercheremo di fornirvi ulteriori delucidazioni.